Ritardato pagamento

Secondo quanto previsto dalla Direttiva UE 2011/7/UE del 16/02/2011 e dal conseguente Decreto Legislativo n. 192/2012 del 09/11/2012, i pagamenti sulle transazioni commerciali sono fissate per termine di legge in 30 giorni come termine inderogabile.
Pertanto i pagamenti effettuati dopo la data di scadenza sono soggetti agli interessi di mora per “ritardato pagamento”.


Gli interessi, calcolati al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti, maturano su base giornaliera e sono addebitati sulle bollette successive.


Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della bolletta, viene inviato all’utente un sollecito mediante raccomandata A/R o posta certificata, con l’indicazione del termine ultimo in cui effettuare il pagamento.


Il mancato pagamento di quanto dovuto porta all’avvio delle procedure di incasso coattivo ed alla sospensione dell’erogazione del servizio, con addebito dei costi sostenuti.